I concetti di "dato pubblico" e "riuso dell'informazione pubblica" vengono sanciti dalla Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella GUCE n. L 345 del 31 dicembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e recepita dall'ordinamento italiano dal D.Lgs. 36 del 2006e s.m.i.
La direttiva individua nelle informazioni del settore pubblico "un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali", da riutilizzare per "sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro".
La direttiva, come recepita dal Decreto Legislativo, fornisce la definizione di:
- documento (informazione pubblica): la rappresentazione di atti fatti o informazioni e qualsiasi raccolta dei medesimi a prescindere dal supporto (cartaceo, elettronico, sonoro, visivo, audiovisivo) in possesso di Enti pubblici. Ad esempio sono documenti sia le leggi, sia i dati contenuti nelle banche dati degli Enti.
- riutilizzo: l’uso del dato in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini, commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. L'ambito di riferimento dei documenti può essere di vario genere: sociale, economico, geografico, climatico, turistico, in materia di affari, di brevetti, di istruzione …
La direttiva incoraggia gli Enti pubblici a rendere disponibili i documenti secondo queste modalità:
- creare indici online dei documenti disponibili per favorire l’accesso e la diffusione
- definire condizioni eque, adeguate e non discriminatorie da applicare al riutilizzo dei dati